La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo delle future NTC non è arrivata entro la fine del 2016, come atteso. Ma un passo in avanti è stato mosso prima dello scadere dell’anno, e l’entrata in vigore sembra essere davvero vicina.
Il 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome si è espressa sul testo delle norme stesse ed ha emendato la propria versione. Questo potrebbe essere l’ultimo passaggio di revisione a livello nazionale: dopo il parere della Commissione europea, potrà arrivare la firma del Decreto.
Quali sono le proposte emendate ed integrative introdotte dalla Conferenza Unificata?
Interventi di adeguamento: più focus su edifici strategici e scuole
Il Capitolo 8 delle Norme Tecniche è nuovamente sotto la lente di ingradimento, e vengono rafforzate ed aggiunte alcune prescrizioni:
- l’intervento di adeguamento della costruzione è sempre obbligatorio quando si intenda apportare modifiche alla classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III, ad uso scolastico, o classe IV;
- negli interventi di miglioramento la soglia minima di sicurezza viene innalzata a 0,6 (0,4 nella precedente bozza di revisione) per le costruzioni di classe IV ed estesa agli edifici scolastici. Per tutte le restanti construzioni l’incremento minimo richiesto è di +0,1.
Periodo transitorio ed entrata in vigore
Nello Schema del decreto vengono indicate le tempistiche e modalità di applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni:
- per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione sarà possibile applicare le normative previgenti fino al’ultimazione dei lavori ed il collaudo degli stessi. Tale prescrizione sarà valida anche per i lavori già affidati ma non ancora eseguiti, entro 5 anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Lo stesso si estende ai progetti definitivi ed esecuitivi purchè redatti secondo le NTC08
- per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo si potranno continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo degli stessi.
- L’entrata in vigore delle normative avverrà trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
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